La Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che a far data dal 01/01/2022 diveniva obbligatoria la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa al “reverse charge esterno” (intracomunitario ed extracomunitario)“, ma il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha rinviato tale la data al 01/07/2022 per le l’autofattura o integrazione delle fatture da e verso l’estero.
Riassumendo:
• dal 30/06/2022 le integrazioni/autofatture per acquisti di beni e servizi intra ed extra comunitari possono essere gestiti unicamente con fatturazione elettronica, pertanto, ogni qualvolta si riceve una fattura da fornitore estero “comunitario o extracomunitario” bisognerà obbligatoriamente provvedere ad emettere, dal proprio gestionale di fatturazione elettronica, un documento chiamato “Autofattura”.
• Rimane facoltativa la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa al “reverse charge interno” (fatture emesse da soggetti italiani che comportano l’applicazione del meccanismo di reverse charge) quali per esempio gli acquisti interni di oro industriale, le provvigioni richieste agenzie di viaggio ai loro intermediari, i servizi resi da subappaltatori nel settore edile, gli acquisti di telefoni cellulari prima della vendita finale agli utilizzatori, i servizi nel comparto edile, gli acquisti nel settore energetico, ecc.
• Il recente Decreto “semplificazioni” (D.L. 73/2022) è stato riformulato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, escludendo dall’obbligo comunicativo, oltre alle operazioni certificate da bolletta doganale o da fattura elettronica, gli acquisti di beni e di servizi esclusi da Iva per carenza del presupposto territoriale (ex articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972) se di importo non superiore, per singola operazione, ad euro 5.000.
Tale modifica introduce un’importante semplificazione che consente di non comunicare tutti quegli acquisti, a titolo esemplificativo, riguardanti prestazioni alberghiere e di ristorazione presso strutture stabilite in altri Paesi (ad esempio in occasione di fiere o visite ai clienti), per i quali si procede direttamente alla contabilizzazione del costo senza passaggio nei registri Iva (in quanto costi non rilevanti per tale tributo).
La Legge 178/2020 cd. Manovra 2021, evidenzia che i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere sono:
- le fatture attive dovranno essere emesse alla data di effettuazione dell’operazione e trasmesse al SdI ed ai soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
- per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.